Opposizione atti Giudiziari
L’Ufficio Emergenza Debiti di Roma, con sedi e uffici in tutta Italia, offre assistenza e consulenza legale e finanziaria a chi debba riscuotere crediti, onorare dei debiti o risolvere contenziosi di varia natura.
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Opposizione al Decreto Ingiuntivo
L’opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini previsti nel decreto stesso (di solito 40 giorni).
La citazione in opposizione va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all’art 638 c.p.c. Il giudizio si svolge secondo le norme ordinarie del procedimento davanti al giudice ma i termini di comparizione sono dimezzati.
In questo caso, il debitore opponente diventa attore (perché propone la domanda di opposizione con atto di citazione) mentre il creditore diventa il convenuto (perché deve difendersi da quello che dice l’attore).
Nella seconda fase dell’opposizione a questi atti giudiziari non potranno essere proposte semplici prove scritte ma solo prove documentali.
Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell’art 642 (art. 649 c.p.c.).
Al contrario, il giudice può anche concedere la provvisoria esecutività durante il giudizio di opposizione, qualora il creditore provi il periculum in mora.
Revocato decreto ingiuntivo
(Tribunale di Terni Sentenza 701/2019: Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’ opposizione al decreto ingiuntivo n. 561/2018 del Tribunale di Terni, proposta da Stefano Fabiani nei confronti della Marte SPV, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: – dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta dalla Marte SPV e revoca il decreto ingiuntivo opposto; – compensa integralmente tra le parti le spese processuali.) Avv. D. C. (Ufficio Emergenza Debiti)
Opposizione all’atto di Precetto
L’atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile del diritto italiano, previsto e disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto.
È un’intimazione volta a far adempiere un obbligo risultante da un titolo esecutivo.
Tale atto costituisce la fase preliminare dell’esecuzione forzata.
L’atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c. deve contenere a pena di nullità:
In caso di assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni al precetto verranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso.
L’atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore, e contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa.
In caso di mancato adempimento tale atto, assieme al titolo esecutivo, darà la possibilità al creditore di procedere alla fase esecutiva.
L’atto di precetto, che è un titolo recettizio, può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente.
Per richiedere una consulenza nel nostro ufficio sito a Roma o in una delle nostre sedi presenti in tutta Italia non esitare a contattarci attraverso i recapiti presenti a fondo pagina.
Opposizione all’atto di Pignoramento
Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio un’espropriazione forzata, affinché il debitore si astenga da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.).
È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori come il conferimento dei beni ad un fondo patrimoniale, oppure ad un trust di diritto anglosassone.
Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di un atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, mai minore di dieci giorni.
Sospensione esecuzione (asta) e condanna alla banca
(Tribunale di Siena procedura 46/2013 udienza 08/2019: applicati gli art. 617-618 c.p.c.; Accoglie l’ istanza di sospensione dell’ esecuzione.
Assegna il termine perentorio sino al 20/12/19 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’ introduzione del merito dell’ opposizione.
Condanna parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che liquida in 1.788,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie. Compensa le spese fra opponente e aggiudicatario. Siena 01/08/19. Avv. D. C. (Ufficio Emergenza Debiti)
Azioni giudiziali di Banche e Finanziarie
Intervista presidente emergenza debiti Tg Rtv38
Presidente Stefano Fabiani